Avvio alle comunicazioni di sospensione dei Professionisti come previsto dalla normativa vigente D.L.01/04/2021 n 44

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A TUTTI GLI ISCRITTI

Si segnala che, a seguito delle segnalazioni pervenute nei nostri uffici, l‘Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia, sta iniziando ad inviare le comunicazioni relative alla sospensione del Professionista non vaccinato.
Come previsto dalla normativa vigente DL 44/2021 (obbligo vaccinale per le professioni sanitarie).

 

Opi Perugia tiene a ricordare a tutti i propri iscritti che dal 1° aprile 2021 è entrato in vigore il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 79 del 1° aprile 2021.
In particolare l’art. 4 del richiamato D.L. prevede l’obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS – CoV -2.

La vaccinazione, prosegue il D.L., costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

L’unica ipotesi di non obbligatorietà della vaccinazione, è quella prevista dall’art. 4 comma 2° del richiamato decreto che testualmente recita: “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.

L’art. 4 del richiamato D.L. ai commi 4, 5 e 6 regolamenta dettagliatamente le modalità di segnalazione da parte della Regione dei nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati, all’azienda sanitaria locale e, altrettanto dettagliatamente, l’iter che l’azienda sanitaria locale dovrà seguire per accertare l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dell’interessato.

L’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale sarà trasmesso dall’azienda sanitaria locale di residenza dell’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

La conseguenza dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dell’interessato è, ai sensi del comma 6 dell’art. 4 del richiamato D.L., la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS – CoV-2.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce, ove possibile, l’interessato a mansioni anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS –CoV-2.

Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 6, dell’art. 4 del richiamato D.L., (sospensione che mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021) non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Si invitano tutti gli iscritti, a prendere visione del testo del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, in particolare, dell’art. 4. Il testo del decreto legge de quo, viene pubblicato in allegato alla presente informativa.

Si porta, infine, a conoscenza degli iscritti che in adempimento di quanto stabilito dall’art. 4 comma 3 del D.L. in esame, ciascun Ordine professionale territorialmente competente e, quindi, anche l’OPI di Perugia è tenuto a trasmettere l’elenco dei propri iscritti con l’indicazione del luogo di residenza, alla Regione di appartenenza.

L’Ordine assicura ai propri iscritti che la trasmissione dei dati personali avverrà nello scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

A tal proposito si segnale come la Federazione Nazione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, con circolare prot. n. P-7969/I.12 del 06.04.2021, ha comunicato ai Presidenti degli Ordini delle Professioni Infermieristiche che l’Ordine non si può esimere dall’obbligo di trasmissione in quanto stabilito da norma di legge e che, in ogni caso, il D.L. 44/2021 obbliga all’invio solo ed esclusivamente dei dati personali ( e non sensibili), che comunque l’Ordine già detiene in base alla legislazione vigente.

Con i migliori saluti.

Opi Perugia