Obbligo formativo ECM in materia di
radioprotezione

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Comunicazione agli iscritti: Obbligo formativo ECM in materia di radioprotezione

Come noto, con il d.lgs. n. 31 luglio 2020, n. 101 è stata recepita dal legislatore nazionale la direttiva 2013/59/Euratom all’interno della quale sono contenute le principali indicazioni in tema di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
In ambito sanitario, tale normativa pone particolare attenzione alla protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle predette radiazioni nonché all’approfondimento delle conoscenze circa le procedure e le norme di radioprotezione.
Per quanto qui d’interesse, l’art. 162, c. 2, del d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 dispone che “I
professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con l’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell’ambito della formazione continua di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche”.
Il successivo comma 4 della predetta norma prevede, altresì, che “I crediti specifici in materia di
radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.
Dal combinato disposto dei commi sopra riportati, emerge con evidenza che tutti i sanitari che operano in ambiti connessi con l’esposizione medica sono tenuti ad eseguire, in ogni caso, corsi di formazione continua in materia di radioprotezione. Per quanto riguarda specificatamente gli infermieri e gli infermieri pediatrici i crediti specifici devono rappresentare, inoltre, almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio.