Regolamentazione Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 – Attenuazione dei vincoli di esclusività per il personale sanitario

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                Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 – Le principali misure d’interesse

 

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, 76 del 30 marzo 2023, è stato pubblicato il D.L. 30 marzo 2023, n. 34 recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”.

Di seguito alcune delle principali misure d’interesse. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla norma indicata.

Art. 13 – Attenuazione dei vincoli di esclusività per il personale sanitario del comparto

L’art. 13, co. 1, del D.L. n. 34/2023 ha sostituito il comma 1 dell’art. 3-quater del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165) sulla possibilità, per quanto qui d’interesse, per gli infermieri del comparto sanità di svolgere attività libero professionale al di fuori dell’orario di servizio.

Diversamente dalla precedente previsione, il nuovo comma del citato art. 3 – quater del D.L. n. 127/2021, ha prorogato il termine finale di applicazione della normativa derogatoria al 31 dicembre 2025 rispetto alla data del 31 dicembre 2023 originariamente prevista.

La nuova previsione ha soppresso, inoltre, il limite del monte ore complessivo settimanale per le prestazioni, precedentemente previsto nel limite massimo di otto ore.

L’infermiere potrà esercitare, pertanto, attività libero professionale senza limiti orari.

Si precisa che l’attività libero professionale potrà essere esercitata nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali ivi previste quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

  •  L’apertura della partita Iva
  •  L’iscrizione alla cassa professionale di riferimento ENPAPI (Ente nazionale previdenza e assistenza professioni infermieristiche)
  •  La copertura assicurativa per l’attività libero professionale

Si evidenzia l’inserimento, inoltre, nel nuovo comma 1 dell’art. 3 – quater del D.L. n. 127/2021 di una specifica previsione che affida al Ministero della salute il monitoraggio annuale delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

Resta ferma, ai sensi della disciplina transitoria in esame, la condizione che le attività esterne siano previamente autorizzate dal vertice dell’amministrazione di appartenenza. (art. 3-quater, comma 2 DL 127/2021 convertito dalla Legge 154/2021 vigente).
L’amministrazione, infatti, in sede di rilascio dell’autorizzazione, verifica la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa ed il rispetto della normativa sull’orario di lavoro.

 

Art. 15 – Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero

L’art. 15, co. 1, del Decreto legge in argomento dispone testualmente che “fino al 31 dicembre 2025 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell’attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l’attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero”.

Di qui, la possibilità, fino al 31 dicembre 2025, dell’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento.

Il successivo comma 2 dell’art. 15 del D.L. n. 34/2023 prevede, altresì, che “entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa di cui al comma 1”.

Nelle more dell’adozione della predetta disciplina di dettaglio continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Gli interessati dovranno presentare, pertanto, apposita istanza, corredata da certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, alle sole Regioni o alle provincie autonome che hanno la competenza esclusiva sulla procedura amministrativa per il rilascio della deroga al riconoscimento.

Si evidenzia, da ultimo, che i professionisti non dovranno più comunicare la predetta deroga all’Ordine competente in quanto il comma 5 dell’articolo in commento ha abrogato espressamente la relativa previsione inserita dall’art. 4- ter, co. 1, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 e s.m.i. (c.d. decreto Mille proroghe).

Art. 16 – Contrasto alle violenze

L’art. 16 del D.L. n. 34/2023 ha modificato, infine, l’art. 583 quater c.p. introducendo una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

In particolare, il predetto art. 16, ha da un lato confermato le pene previste per le lesioni gravi e gravissime e, al contempo, ha inasprito il regime sanzionatorio con riguardo alle lesioni semplici
cagionate, per quanto qui d’interesse, al personale sanitario durante lo svolgimento della professione, per le quali si prevede, come sopra anticipato, la pena della reclusione da due a cinque anni.

Cordiali saluti.