DOCUMENTO SULL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITA’ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L. 432006 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127, CONVERTITO DALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2021, N. 165, COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56

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Facendo riferimento alle Circolari nn. 33 e 43/2023 in merito alla legge 26 maggio 2023, n. 56, di conversione, con modificazioni del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” con particolare riferimento a quanto contenuto nell’art. 13 relativo alla Attenuazione dei vincoli di esclusività per il personale sanitario del comparto si trasmette in allegato il Documento sull’applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex l. 43/2006 ai sensi dell’articolo 3-quater del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall’articolo 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 emanato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Nel documento si evidenzia che fino alla data del 31 dicembre 2025:
• Le attività che possono essere esercitate al di fuori dell’orario di servizio da parte degli operatori delle professioni sanitarie del comparto sanità in servizio nelle aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro sono esclusivamente le attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l’abilita-
zione all’esercizio;
• Il personale può espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell’azienda o ente di ap-partenenza, con esclusione di qualsiasi attività professionale “intramonia*, per l’esercizio
della quale sarebbe necessaria una formale previsione legislativa.
• È ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pub-bliche, anche del SSN, e l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private
anche accreditate.
• E’ possibile l’esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti.
• Non può essere esclusa la possibilità di instaurare rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private, salvo poi valutarne la compatibilità in sede di rilascio dell’autorizzazione ed in fase di esecuzione della prestazione per le probabili interferenze con l’organizzazione
dell’Azienda datore di lavoro.
• La deroga alle incompatibilità non può riguardare le attività che possono configurare conflitto di interessi, e conseguentemente la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall’articolo 97, comma 1 della Costituzione.
Per quanto riguarda le procedure di autorizzazione il documento in base all’articolo 3-quater del
D.L 127/2021 stabilisce l’obbligo dell’ente di appartenenza di autorizzare gli “incarichi” conferiti al personale.
L’autorizzazione va intesa estensivamente, cioè, riferita a tutte le modalità di svolgimento della prestazione di attività esterna al datore di lavoro.
Le condizioni perché l’azienda possa rilasciare l’autorizzazione sono tre:
a) l’attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale;
b) deve essere verificato il rispetto della normativa sull’orario di lavoro;
c) l’organo di vertice dell’amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all’emergenza pandemica.
L’attività non potrà essere espletata durante periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie (almeno con riferimento al periodo annuale minimo di quattro settimane di cui all’art. 10 del D.Lgs. 66/2003).
Si rimanda al documento per le ulteriori specifiche indicazioni.