ENPAPI

Iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza

Gli infermieri che esercitano la libera professione, sia in forma individuale che associata, hanno l’obbligo, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività, di iscriversi all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI).
Per l’attività autonoma svolta sia in forma individuale (con partita IVA o con collaborazione coordinata e continuativa) che associata (con Associazione Professionisti, Cooperativa o Agenzia), i versamenti devono essere effettuati unicamente alla Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) e non ad altri enti previdenziali.

I contributi da versare all’ENPAPI sono:

Un contributo soggettivo

Un contributo soggettivo (è previsto un aumento progressivo di tale aliquota annualmente, a partire dal 2012, in cinque anni, fino ad arrivare al 16%) annuale pari al 12% del reddito netto (al netto delle spese, ma al lordo della ritenuta d’acconto) professionale di lavoro autonomo conseguito nell’anno di riferimento.
È facoltà dell’iscritto aumentare l’importo del contributo soggettivo optando, ogni anno, per una delle seguenti aliquote: 14%, 16%, 18% e 20%.
È in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo pari, dal 2012, ad € 760,00.
L’importo del contributo soggettivo versato è deducibile ai fini IRPEF.
Previo invio di istanza documentata, possono ottenere la riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo:
• gli iscritti che svolgono, oltre alla libera professione, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno (riduzione per contestuale lavoro dipendente);
• gli iscritti che siano rimasti inattivi per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno solare (riduzione per inattività professionale);
• gli iscritti che non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età all’atto della prima iscrizione all’Ente (riduzione per età).
Le riduzioni non sono tra di loro cumulabili.
La riduzione per contestuale lavoro dipendente, per inattività professionale e per età inferiore a 26 anni si applica solo al contributo soggettivo minimo. È comunque dovuto il contributo soggettivo calcolato in percentuale sul reddito professionale prodotto.
E sempre previo invio di istanza documentata, possono ottenere la riduzione del 50% del contributo soggettivo (dal 10% al 5% del reddito professionale) dovuto gli iscritti che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che si avvalgono della facoltà di rimanere iscritti all’Ente.

Un contributo integrativo annuale

Un contributo integrativo annuale costituito da una maggiorazione da applicare su tutti i corrispettivi lordi percepiti anche se esenti da Iva ed anche per quelli percepiti nei casi di collaborazioni coordinate e continuative, del 2% se la prestazione è fatta nei confronti di una pubblica amministrazione e del 4% in tutti gli altri casi. Il versamento ad ENPAPI è dovuto indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore; lo stesso è ripetibile nei confronti di quest’ultimo. È in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo pari, dal 2012, ad € 150,00.
Tale contributo viene versato materialmente dal libero professionista ma è a carico del committente.

 

Un contributo di maternità

Un contributo di maternità, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è dovuto da tutti gli iscritti all’Ente ed è destinato alla copertura delle indennità di maternità erogate a favore delle professioniste iscritte. Il contributo di maternità è deducibile ai fini IRPEF.
ATTENZIONE: gli iscritti che esercitano, contestualmente a quella libero-professionale, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero con contratto di lavoro part-time che preveda una percentuale di orario superiore al 50% del tempo pieno, possono chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi. In base all’orario di lavoro svolto, potranno ottenere:
• l’esonero dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimi nel caso di part-time con orario da 50,1% a 99%:
• l’esonero dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimo nonché dal versamento del contributo di maternità nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno.
Sono comunque dovuti i contributi calcolati in percentuale rispetto ai dati reddituali prodotti.
È possibile la dilazione del versamento di tali contributi in sei rate così suddivise:
– cinque rate di pari importo, costituite dai contributi minimi per l’anno in corso e da un anticipo del saldo.
Tali rate vanno versate rispettivamente entro la data del 10 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre . L’ammontare di ciascuna delle prime cinque rate è ottenuto sommando:
• il 20% del contributo soggettivo minimo;
• il 20% del contributo integrativo minimo;
• il 20% del contributo di maternità;
• il 18% del contributo soggettivo calcolato sul reddito professionale presunto ovvero sull’ultimo reddito disponibile;
• il 18% del contributo integrativo calcolato sul volume d’affari presunto ovvero sull’ultimo volume d’affari disponibile.
– un’ultima rata, pari al conguaglio tra quanto versato nelle prime cinque rate e quanto dovuto complessivamente a titolo di contributo soggettivo e contributo integrativo, sulla base della dichiarazione dei redditi netti professionali e dei volumi di affari di cui all’articolo 11 del Regolamento di Previdenza. L’ammontare della sesta ed ultima rata, da versare entro il 10 dicembre di ciascun anno, è ottenuto sommando:
• la differenza tra il contributo soggettivo dovuto e quanto versato a titolo di acconto nelle prime cinque rate;
• la differenza tra il contributo integrativo dovuto e quanto versato a titolo di acconto nelle prime cinque rate.
Per permettere il calcolo dell’importo dovuto nella sesta ed ultima rata, la comunicazione dei redditi professionali e dei volumi d’affari prodotti (da effettuarsi attraverso l’Invio del Modello UNI) è fissata al 10 settembre di ciascun anno.
Prestazioni di servizi:
• Pensione di vecchiaia (al raggiungimento del 65° anno di età con almeno 60 mesi di contribuzione effettiva oppure 57 anni di età e 40 anni di contribuzione);
• Pensione di inabilità e invalidità, per eventi che comportino la perdita permanente della capacità lavorativa o una diminuzione della stessa per almeno i 2\3, se sono stati effettuati contributi per almeno 5 anni di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio precedente;
• Assegno di invalidità;
• Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità per i famigliari di assicurati deceduti e già titolari di pensione di vecchiaia o con almeno 60 mesi di contribuzione;
• Indennità di maternità;
• Restituzione montante contributivo;
• Restituzione montante contributivo ai superstiti.

 

ENPAPI inoltre può erogare a favore dei propri assicurati, oltre alle prestazioni previdenziali, anche prestazioni di carattere assistenziale e precisamente: interventi assistenziali per lo stato di bisogno, indennità di malattia e contributi per spese funebri sostenute.
E’ prevista la ricongiunzione dei versamenti eventualmente versati a differenti gestioni pensionistiche. La ricongiunzione permette pertanto al professionista di creare una posizione previdenziale unica.
E’ prevista la possibilità di richiedere il rimborso dei versamenti nel momento in cui si realizzano le seguenti condizioni: meno di cinque anni di contribuzione effettiva, compimento del sessantacinquesimo anno di età e cancellazione dall’Ente.

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Modulistica

La relativa modulistica può essere scaricata dal sito web dell’ENPAPI o ritirata all’OPI provinciale in orario di ufficio.

Dove si trova

ENPAPI ha un’unica sede a Roma in Via Alessandro Farnese, 3 – 00192 Roma. Gli uffici dell’ente sono aperti per il ricevimento del pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Contatti

Gli Iscritti ENPAPI possono anche contattare il servizio di call-center al numero verde gratuito 800.070.070 (attivo dal 02/05/2012) dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 20,00.

Fax: 06/3670.4490
E-mail: info@enpapi.it